Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle: il marchio Plastica Seconda Vita contribuisce alla Circular Economy

E’  stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 31/05/2018 il Decreto 17 maggio 2018 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Criteri ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di pelle”.

Il Decreto si inserisce nel quadro di attuazione del “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione” ovvero “Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)” con lo scopo di contribuire a rendere più sostenibili gli acquisti della pubblica amministrazione.

Gli articoli inclusi nel decreto su cui sono definiti i criteri ambientali minimi sono:

– Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE);

– Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6): calzature da lavoro senza puntale di protezione;

– Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);

– Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale di protezione particolarmente resistente;

– Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8).

Sugli articoli sopra riportati, ovvero calzature e accessori in pelle, sono definiti criteri ambientali minimi anche qualora ricompresi in Bandi di Gara che riportino, come principale, un CPV diverso (ad esempio, se presenti in bandi relativi a capi di abbigliamento, divise e indumenti di protezione).

Tra i criteri sono stati presi in considerazione anche criteri premianti sulla base dell’ottimizzazione di processi, minimizzazione impatti di lavorazione e principi di circolarità dell’economia: tra questi criteri premianti sono contemplati al paragrafo 2.4.6  Materiali Polimerici, che prevede

“Nella produzione delle suole deve essere impiegato PVC senza stabilizzanti termici a base di Piombo e

Cadmio e senza ftalati a basso peso molecolare (DEHP(dieftilesiftalato), BBP(butilbenzilftalato),

DBP(dibutilftalato), DIBP (diisobutiliftalato)) oppure PVC riciclato.

Verifica: l’offerente deve fornire una dichiarazione di conformità del rappresentante legale

che attesti l’utilizzo del PVC senza le sostanze sopra indicate con relativi rapporti di prova ISO/TS

16181-2011 o CPSC-CH-C1001-09.3 attestanti la sostituzione di quest’ultimi nella sua preparazione

oppure dell’impiego di PVC riciclato con la certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di

valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica

Seconda Vita o equivalenti).”

Istituto Italiano dei Plastici è accreditato per il rilascio della certificazione Plastica Seconda Vita: per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarci allo 039 2045 707 serena.lorfano@iip.it o 039 2045 712 giuglio.crippa@iip.it