Molti manufatti plastici (tubi, raccordi, materiali per isolamento
termico, profilati, infissi, ecc.) sono “prodotti da costruzione”, ossia
manufatti destinati ad essere permanentemente incorporati nell’opera di
costruzione, e come tali sono oggetto della direttiva europea 89/106/CE
solitamente abbreviata come C.P.D. (Construction Products Directive).
La C.P.D., come le altre direttive europee, ha come scopo la libera
circolazione dei beni mediante il riconoscimento reciproco e
l’armonizzazione tecnica. Nel caso della marcatura CE tale
armonizzazione è però limitata al rispetto dei requisiti essenziali che
fissano gli elementi necessari alla protezione dell’interesse pubblico
(utenti diretti ed indiretti delle costruzioni) che, nel caso dei
prodotti da costruzione, sono sei: 1) resistenza meccanica e stabilità;
2) sicurezza in caso di incendio; 3) igiene, salute ed ambiente; 4)
sicurezza di utilizzazione; 5) protezione contro il rumore; 6) risparmio
energetico ed isolamento termico.
L’applicabilità di ogni requisito essenziale allo specifico prodotto da
costruzione è funzione dei rischi: non tutti i requisiti essenziali sono
applicabili ad ogni prodotto.
Il rispetto dei requisiti essenziali è vincolante: solo i prodotti che
rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi sul mercato e
messi in servizio.
Semplificando e non prendendo in considerazione il caso dei “benestare
tecnici europei”, la Commissione Europea ha dato mandato al CEN
(Comitato Europeo di Normazione) di redigere le “norme europee
armonizzate” che devono essere rispettate per ogni tipologia di prodotto
da costruzione. Ci possono essere due tipi di norme armonizzate: o
documenti cogenti specifici dedicati esclusivamente alla marcatura CE
oppure norme EN che sono divise in due “parti”, la prima parte di
carattere volontario e la seconda parte (Appendice ZA) dedicata alla
marcatura CE di carattere cogente. Per un prodotto che è conforme ad una
norma armonizzata sussiste la “presunzione di conformità” ai requisiti
essenziali applicabili.
A differenza di altre direttive europee definite “del nuovo approccio”,
la direttiva prodotti da costruzione non prevede la valutazione della
conformità articolata sulla base di “moduli” relativi alla fase di
progettazione e/o fabbricazione del prodotto ma su “livelli di
attestazione”. I livelli di attestazione previsti dalla C.P.D. sono, in
ordine di “gravità” delle conseguenze sugli utenti in caso di non
conformità del prodotto ai requisiti per la marcatura CE, 1+, 1, 2+, 2,
3 e 4 e si differenziano tra loro essenzialmente per la “distribuzione”
dei compiti tra il fabbricante e l’eventuale organismo di
certificazione, ispezione e/o prova notificato (vedere prospetto).
Per quanto riguarda la certificazione ISO 9000 del sistema di gestione
per la qualità, la conformità alle norme della serie EN ISO 9000
conferisce la “presunzione di conformità” ai requisiti della direttiva
89/106/CE per quanto attiene il “controllo di produzione in fabbrica” (F.P.C.:
Factory Production Control).
Non bisogna dimenticare che la marcatura CE non è un Marchio di qualità
come, ad esempio, i Marchi IIP-UNI e Piip, ma indica unicamente la
conformità del prodotto ai requisiti comunitari applicabili imposti al
fabbricante. Come tale la marcatura CE sui prodotti da costruzione è una
dichiarazione della persona responsabile (fabbricante, rappresentante,
importatore o distributore) che il manufatto è conforme a tutte le
disposizioni comunitarie applicabili e che è stato sottoposto alle
procedure di valutazione della conformità pertinenti. A differenza della
certificazione volontaria di prodotto e/o di sistema qualità, la
marcatura CE è obbligatoria e deve essere apposta prima che il prodotto
sia commercializzato e messo in servizio.
Nel caso un prodotto ricada nello scopo di più direttive europee, la
marcatura CE indica che il manufatto che la riporta è conforme alle
disposizioni di tutte le direttive applicabili. D’altra parte un
prodotto non può riportare la marcatura CE a meno che non rientri nel
campo di applicazione di una direttiva europea che la prevede.
La valutazione della conformità, in funzione del sistema di attestazione
specificato nella norma di riferimento del prodotto (norma armonizzata),
coinvolge il fabbricante oppure il fabbricante in unione con una parte
terza (vedere prospetto).
E’ sempre compito del fabbricante del prodotto da costruzione il
controllo di produzione in fabbrica F.P.C.; tutti gli elementi, i
requisiti ed i provvedimenti adottati dal fabbricante per il proprio
F.P.C. devono essere documentati in maniera sistematica nella forma di
politiche e procedure scritte.
Sinteticamente, i principali compiti stabiliti dal sistema della
direttiva 89/106/CE a carico del fabbricante sono:
- definire le responsabilità, l’autorità e le relazioni di tutto il
personale che gestisce, esegue e verifica le attività che possono
influenzare la conformità del prodotto;
- revisionare periodicamente il sistema di controllo della produzione
adottato per assicurarne la continua idoneità ed efficacia;
- essere dotato di tutte le necessarie strutture, attrezzature e
personale per effettuare i controlli e le prove (in alternativa il
fabbricante può avvalersi, sotto contratto, di un fornitore esterno che
effettui i controlli e le prove per proprio conto; il fabbricante è
responsabile del controllo, della taratura e della manutenzione delle
apparecchiature di prova, misurazione e controllo anche se non di sua
proprietà); i controlli e le prove devono essere condotte da personale
qualificato sulla base di adeguata istruzione, addestramento e/o
esperienza documentata; le attrezzature devono essere conformi ai metodi
di analisi indicati nella norma di riferimento del prodotto da testare e
la loro incertezza di misurazione non deve essere maggiore della
precisione richiesta;
- mantenere sotto controllo il processo di produzione effettuando le
prove ed i controlli previsti;
- prima di porre il prodotto sul mercato, effettuare (o fare effettuare
da un organismo notificato a seconda del livello di attestazione) le
prove iniziali di tipo (I.T.T.: Initial Type Test) previste dalla norma
di riferimento al fine di assicurare la conformità del prodotto ai
requisiti della norma di riferimento; le prove iniziali di tipo devono
essere ripetute in caso di modifiche del prodotto o del processo di
produzione che possano influenzare le caratteristiche del prodotto;
- effettuare con regolarità sul prodotto finito le prove previste dalla
norma di riferimento e registrarne gli esiti;
- procedurizzare le modalità di movimentazione del prodotto e
predisporre idonee aree di immagazzinamento del prodotto tali da
prevenirne danni o deterioramenti; controllare le modalità di
imballaggio, immagazzinamento e marcatura del prodotto; · adottare un
sistema tale da assicurare che il singolo prodotto sia identificabile e
rintracciabile relativamente all’origine della produzione.
Come si può vedere, la marcatura CE dei prodotti da costruzione per le
Aziende che sono già certificate ISO 9000 dall’Istituto Italiano dei
Plastici S.r.l. o, meglio ancora, per le Aziende licenziatarie dei
Marchi IIP-UNI e Piip, non costituisce certamente un problema tecnico o
gestionale. Infatti nei documenti di riferimento della C.P.D. è
chiaramente dichiarato che, per i fabbricanti che hanno un sistema
qualità conforme alla norma EN ISO 9001 e che richiama i requisiti delle
specifiche norme di prodotto di riferimento, il controllo di produzione
è ritenuto soddisfare i requisiti della direttiva 89/106/CE. Inoltre le
specifiche caratteristiche dei prodotti che devono essere determinate e
dichiarate per la marcatura CE non sono che una parte di quelle che
vengono determinate per la certificazione di prodotto volontaria con i
Marchi IIP-UNI e Piip che prevedono già anche il soddisfacimento del
piano di controllo in fabbrica F.P.C. richiesto per la marcatura CE.
Come si può vedere dal prospetto, solo nel caso di prodotti con livello
di attestazione 4 non è previsto l’intervento di una parte terza ossia,
a seconda del caso, di un organismo di certificazione, ispezione o
prova. L’Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. è proprio un organismo di
certificazione, ispezione e prova accreditato per la propria attività da
SINCERT e SINAL in conformità alle norme UNI CEI EN 45011
(certificazione di prodotto), UNI CEI EN 45012 (certificazione dei
sistemi di gestione), UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (attività ispettiva) e UNI CEI EN
ISO/IEC 17025 (laboratorio prove).
Per operare in qualità di organismo notificato è però necessaria
un’abilitazione rilasciata dai competenti Ministeri nazionali (in Italia
sono il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero
dell’Interno ed il Ministero delle Attività Produttive) che è valida per
operare in tutta Europa.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 238 del 9/10/2004
è stata pubblicata la notizia dell’abilitazione, con decreto
dirigenziale del 29/09/2004 del Ministero delle Attività Produttiva,
dell’Istituto Italiano dei Plastici S.r.l. ad emettere certificazioni
delle prove iniziali di tipo con connesse ispezioni della fabbrica,
sorveglianza, valutazione ed approvazione permanente del controllo di
produzione per la famiglia degli isolanti termici per edilizia sulla
base delle norme indicate nel provvedimento
- UNI EN 13162 – Isolanti
termici per edilizia – Prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica
- UNI EN 13163 Isolanti termici per edilizia – Prodotti in polistirene
espanso ottenuti in fabbrica
- UNI EN 13164 - Isolanti termici per
edilizia – Prodotti in polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica
- UNI EN 13165 - Isolanti termici per edilizia – Prodotti in poliuretano
espanso rigido ottenuti in fabbrica
- UNI EN 13166 - Isolanti termici per
edilizia – Prodotti di resine fenoliche espanse ottenuti in fabbrica
- UNI EN 13167 - Isolanti termici per edilizia – Prodotti di vetro
cellulare ottenuti in fabbrica
- UNI EN 13168 - Isolanti termici per
edilizia – Prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica
- UNI EN 13169
– Prodotti di perlite espansa
- UNI EN 13170 – Prodotti di sughero
espanso
- UNI EN 13171 – Prodotti di fibre di legno
- UNI EN 13241-1 –
Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage
- UNI EN 682 –
Elementi di tenuta in elastomero utilizzati in tubi e raccordi per il
trasporto di gas ed idrocarburi liquidi . (n° di notifica CE 01597).
"Inoltre, con decreto del Ministero dell’Interno, l'Istituto Italiano
dei Plastici è stato abilitato all'espletamento dell'attestazione della
conformità alle seguenti norme tecniche armonizzate e in qualità della
tipologia di organismo di certificazione ed ispezione, per gli aspetti concernenti il
requisito essenziale 2 - Sicurezza in caso di incendio:
- EN 13162: 2001 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana
minerale ottenuti in fabbrica"
- EN 13163: 2001 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica"
- EN 13164: 2001/A1: 2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso"
- EN 13165: 2001/A1: 2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di
poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica"
- EN 13166: 2001/A1: 2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di
resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica"
- EN 13167: 2001/A1: 2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di
vetro cellulare ottenuti in fabbrica"
- EN 13168: 2001/A1: 2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di
lana di legno ottenuti in fabbrica"
- EN 13169: 2001/A1: 2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica"
- EN 13170: 2001/A1: 2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di
sughero espanso ottenuti in fabbrica"
- EN 13171: 2001/A1: 2004 "Isolanti termici per edilizia - Prodotti di
fibre di legno ottenuti in fabbrica".
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