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Imballaggi compostabili e PPWR: cosa cambia con il D.L. 143/2026

2 giorni fa
Tempo di lettura: 3 min

Approvata definitivamente la conversione del D.L. 143/2026, che introduce requisiti di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi monouso. La disciplina nazionale si inserisce nel quadro del PPWR e introduce anche alcune esenzioni temporanee per il settore ortofrutticolo.


Il 1° ottobre 2026 la Camera ha approvato definitivamente la conversione del D.L. 7 agosto 2026, n. 143, dedicato alla compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. 


Il provvedimento riguarda specifiche categorie di imballaggi in plastica monouso, tra cui quelli utilizzati per meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, alimenti e bevande nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, monoporzioni di condimenti e alcuni imballaggi flessibili per cosmetici e prodotti per l’igiene nel settore ricettivo.


Per le categorie interessate è richiesta la certificazione di biodegradabilità e compostabilità secondo UNI EN 13432, o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo, rilasciata da organismi accreditati.


Come si inserisce il decreto nel PPWR 

Il decreto italiano non introduce questi requisiti indipendentemente dalla normativa europea, ma utilizza una possibilità prevista dal Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR.


L’articolo 9 del PPWR stabilisce infatti che, quando esistono sistemi adeguati di raccolta e trattamento dei rifiuti organici, gli Stati membri possono richiedere che determinate categorie di imballaggi siano immesse sul proprio mercato solo se compostabili.

È su questa base che l’Italia ha introdotto l’obbligo per le categorie individuate dal D.L. 143/2026. Il requisito nazionale deve quindi essere letto insieme alle condizioni, alle limitazioni e alle deroghe previste dal PPWR.


Ortofrutta: perché sono previste esenzioni temporanee 


Packaging PPWR

Una delle principali modifiche introdotte durante la conversione riguarda gli imballaggi per prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati in quantità inferiori a 1,5 kg.

Il PPWR prevede infatti, dal 1° gennaio 2030, restrizioni per determinati imballaggi monouso destinati all’ortofrutta fresca. La Commissione europea dovrà però pubblicare entro il 12 febbraio 2027 specifici orientamenti per chiarire l’applicazione di queste disposizioni e fornire indicazioni utili sulle tipologie di prodotti interessate.


In attesa di questi orientamenti, la legge di conversione sospende temporaneamente l’obbligo di compostabilità per alcune tipologie di imballaggi destinati all’ortofrutta fresca.

L’obiettivo è evitare che la disciplina nazionale anticipi in modo rigido criteri che dovranno essere chiariti a livello europeo. Le regole applicabili a queste categorie saranno quindi riesaminate alla luce delle indicazioni della Commissione attese entro il 12 febbraio 2027.


Biodegradabile, compostabile e conforme: cosa cambia 

Biodegradabilità e compostabilità non sono sinonimi e, soprattutto, la caratteristica del materiale non coincide automaticamente con la conformità dell’imballaggio.

La UNI EN 14995 riguarda la valutazione della compostabilità delle materie plastiche, mentre la UNI EN 13432, richiamata dal nuovo decreto, stabilisce i requisiti per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione.


Per valutare un imballaggio compostabile non è quindi sufficiente conoscere la natura del polimero utilizzato. Devono essere considerate caratteristiche come biodegradazione, disintegrazione durante il processo di compostaggio e compatibilità con il compost risultante, secondo i criteri previsti dalla norma applicabile.

La conformità riguarda quindi l’imballaggio nella sua configurazione e destinazione d’uso, non soltanto il materiale di partenza.


Cosmetici: il requisito riguarda anche il contenuto 

Imballaggi compostabili

Per gli imballaggi flessibili monouso di cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nelle strutture ricettive, come hotel, residence e B&B, la conversione ha introdotto un ulteriore requisito. Non deve essere certificato, infatti, soltanto l’imballaggio: anche il prodotto contenuto deve risultare biodegradabile e compostabile, e quindi compatibile con il processo di compostaggio.


Per il packaging alimentare restano i requisiti MOCA

La compostabilità non sostituisce gli altri requisiti applicabili all’imballaggio. Nel caso di materiali destinati al contatto con alimenti, restano infatti fermi gli obblighi previsti dalla normativa MOCA, tra cui il Regolamento (CE) 1935/2004, il Regolamento (UE) 10/2011 per i materiali plastici e le disposizioni sulle buone pratiche di fabbricazione.


Per un imballaggio alimentare devono quindi essere valutati congiuntamente destinazione d’uso, sicurezza al contatto alimentare e requisiti ambientali applicabili.


Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi si applicheranno dal 1° gennaio 2030, con importi da 2.500 a 25.000 euro e maggiorazioni nei casi previsti dalla norma.

La conversione introduce inoltre una tutela per l’operatore che dimostri di avere acquistato gli imballaggi sulla base di idonea documentazione di conformità fornita dal fabbricante, importatore o distributore, salvo che fosse a conoscenza della non conformità o che questa risultasse evidente.


Dalla norma alla verifica tecnica: il supporto di IIP 

Il nuovo quadro conferma quanto sia necessario individuare correttamente quale requisito si applica al materiale, quale all’imballaggio e quali evidenze tecniche siano necessarie per dimostrarne la conformità.


I laboratori IIP svolgono attività di analisi, prova e caratterizzazione di materiali polimerici e imballaggi, anche in relazione ai requisiti introdotti dal PPWR.


A queste competenze si affiancano percorsi formativi dedicati a bioplastiche, polimeri biobased, biodegradabili e compostabili, pensati per supportare le aziende nella comprensione delle caratteristiche dei materiali e dei relativi riferimenti normativi.

 

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