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Riciclo chimico PET: nuove regole Commissione Europea per il calcolo del contenuto riciclato nelle bottiglie

  • 1 giorno fa
  • Tempo di lettura: 3 min

La Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425 definisce le nuove regole europee per il calcolo del contenuto riciclato nelle bottiglie in PET, includendo anche il riciclo chimico mediante Mass Balance




La Commissione Europea ha compiuto un passo significativo verso l'economia circolare nel settore degli imballaggi in plastica. Con la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1425, adottata il 30 giugno 2026, sono state definite le modalità armonizzate per il calcolo, la verifica e la rendicontazione del contenuto di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande in PET monouso, definendo le modalità con cui il contenuto riciclato ottenuto anche mediante processi di riciclo chimico può essere calcolato, verificato e rendicontato attraverso un sistema di Mass Balance. 


La nuova metodologia rappresenta un'importante evoluzione del quadro normativo europeo, offrendo alle imprese criteri uniformi e trasparenti per dimostrare il contenuto riciclato dei propri prodotti e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva (UE) 2019/904 (Single-Use Plastics Directive) per la mitigazione dell'impatto ambientale e la progressiva riduzione dei manufatti plastici monouso. 


Il ruolo del Mass Balance 

La principale novità introdotta dalla Decisione riguarda la possibilità di contabilizzare il materiale ottenuto da processi di riciclo chimico attraverso il principio del Mass Balance. 


Nei processi di riciclo chimico, infatti, le materie prime riciclate vengono spesso lavorate insieme a materie prime di origine fossile, rendendo impossibile attribuire fisicamente il contenuto riciclato a ciascun singolo prodotto finale. Il sistema di bilancio di massa consente invece di assegnare in modo verificabile e documentato la quota di materiale riciclato ai prodotti ottenuti, garantendo la tracciabilità lungo l'intera filiera. 


L'introduzione di una metodologia armonizzata a livello europeo elimina le precedenti incertezze interpretative e crea condizioni uniformi per tutti gli operatori del mercato. 


Quale plastica riciclata può essere conteggiata? 


rPET

La Decisione definisce anche i criteri per l'origine della plastica riciclata che può essere conteggiata ai fini del contenuto minimo previsto dalla Direttiva (UE) 2019/904. In particolare, è considerata ammissibile la plastica ottenuta da rifiuti plastici post-consumo, escludendo quindi gli scarti di produzione (pre-consumer o post-industrial) dal calcolo del contenuto riciclato. 


Per quanto riguarda l'origine geografica, il materiale riciclato può provenire da impianti situati

nell'Unione Europea oppure, nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni stabilite dalla normativa, da impianti ubicati in Paesi terzi che garantiscano standard equivalenti in materia di tutela ambientale e salute umana. L'obiettivo è assicurare condizioni uniformi di mercato, promuovendo al contempo elevati livelli di tracciabilità e affidabilità lungo l'intera filiera del riciclo. 


Riciclo chimico e contenuto di riciclato 

Riciclo

Con l'introduzione di una metodologia armonizzata per il calcolo, la verifica e la rendicontazione del contenuto riciclato, la Decisione fornisce alle imprese un quadro normativo chiaro per dimostrare la conformità ai requisiti previsti dalla Direttiva (UE) 2019/904 (Single-Use Plastics Directive - SUP), che stabilisce l'impiego di almeno il 25% di plastica riciclata nelle bottiglie per bevande in PET entro il 2025 e del 30% in tutte le bottiglie per bevande in plastica entro il 2030. 


La Decisione conferma il riciclo meccanico come soluzione prioritaria quando tecnicamente applicabile, ma definisce anche le modalità con cui il contenuto riciclato ottenuto mediante riciclo chimico può essere contabilizzato attraverso il Mass Balance. Si tratta di un'evoluzione che potrà contribuire ad aumentare la disponibilità di materia prima riciclata idonea, anche per applicazioni destinate al contatto con alimenti, valorizzando flussi di rifiuti plastici oggi difficilmente recuperabili con i processi convenzionali. 


La certificazione diventa un elemento strategico 

L'efficacia del sistema di Mass Balance si basa sulla capacità di garantire una tracciabilità rigorosa e verificabile lungo tutta la catena di fornitura. Per questo motivo assumono un ruolo sempre più centrale gli schemi di certificazione dedicati alla gestione della catena di custodia e alla verifica del contenuto riciclato. 

Tra gli schemi di riferimento si distinguono: 

  • ISCC PLUS, standard internazionale per la certificazione della tracciabilità delle materie prime riciclate e bio-based mediante approccio Mass Balance;  

  • Plastica Seconda Vita Food (PSV Food), schema specifico per la certificazione del contenuto di plastica riciclata destinata anche ad applicazioni a contatto con alimenti.  


Il supporto di IIP 

In questo nuovo contesto normativo, IIP affianca le aziende con servizi di certificazione e formazione dedicati sia allo schema ISCC PLUS sia allo schema Plastica Seconda Vita Food, supportando produttori, trasformatori e operatori della filiera nell'implementazione di sistemi di tracciabilità conformi ai requisiti europei. 

L'introduzione di regole armonizzate per il riconoscimento del contenuto riciclato proveniente anche dal riciclo chimico rappresenta infatti un'importante opportunità per accelerare la transizione verso modelli produttivi sempre più circolari, favorendo al tempo stesso trasparenza, affidabilità e fiducia lungo tutta la filiera. 



Per maggiori informazioni:  

Matteo Locati - Business Development Manager (System & Product Certification) 

+39 335 1689049

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